Trasporto conto terzi - norme
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Il camionista - news
Ogni mezzo di trasporto, per legge, deve avere sulla parte anteriore, posteriore (e sull’eventuale rimorchio) una striscia diagonale ad indicare la tipologia di servizio effettuato. La striscia si può presentare in colore rosso per i trasporti effettuati in conto proprio oppure bianco per i servizi di trasporto conto terzi.
Il trasporto conto terzi è quell’attività esercitata da ditte che offrono a terzi il servizio di trasporto del materiale in cambio di un corrispettivo.
Il trasporto di merce per conto terzi è regolamentato da normative precise.
Per ottenere la licenza è necessario soddisfare alcuni requisiti:
- Per effettuare questo tipo di attività il trasportatore dovrà essere iscritto a un albo nazionale di autotrasportatori, da cui riceverà un’autorizzazione che deve essere rilasciata per ciascun veicolo per esercitare. L’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi è disciplinato dal Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009 e dalla Legge n. 35 del 04/04/2012.
- Il trasportatore deve rispettare anche i requisiti di onorabilità indicati nell’art.6 Regolamento UE 1071/2009 e art. 6 D.25-11-2011 del M.I.T. È necessario: · non avere condanne inflitte con sentenza definitiva · non avere condizioni ostative individuate nella disposizione.
- Devono possedere il requisito di onorabilità:
- Se il peso del mezzo:
Le autorizzazioni rilasciate hanno una validità di nove anni. Esse possono essere anche direttamente sospese o revocate, in caso di sospensione, di cancellazione o radiazione.
La norma sui trasporti per conto terzi prevede pene pesanti come la reclusione da uno a sei mesi, il fermo del veicolo o multe da 1.549,00€ a 9.296,00€ per chiunque sia trovato a svolgere questo tipo di attività senza la licenza.
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